Prima la Camera poi il Senato il 23 settembre 2021 hanno dato l’ok alla riforma che punta, in particolare, ad accelerare il processo penale, anche attraverso una sua deflazione.
Una delle principali novità è la previsione di criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale che saranno fissati con legge del Parlamento.
In altre parole, sarà l’autorità politica (e non quella giudiziaria) a stabilire i criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.
Si prevede dunque l’elaborazione di criteri generali che verrà affidata a una legge del Parlamento. Poi, nell’ambito di tali criteri, gli uffici del pubblico ministero individueranno criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, tenuto conto del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili.
Quindi, non sarà più il magistrato bensì il legislatore a fissare criteri in forza dei quali si debba dare priorità a determinate indagini concernenti alcuni tipi di reati, piuttosto che ad altre concernenti reati diversi.

Il richiamo all’obbligatorietà dell’azione penale non viene soppresso, altrimenti il testo cadrebbe immediatamente per motivi d’incostituzionalità, però l’obbligatorietà dell’azione viene arginata e circoscritta all’interno di criteri stabiliti dalla legge.

L’azione, quindi, rimane obbligatoria, però il P.M. è vincolato all’ordine di priorità . Non può, ma deve, perseguire prioritariamente alcuni reati. Dopo che il magistrato avrà esaurito le indagini relative alla prima tipologia di reati (indicati dal legislatore), curerà anche le indagini concernenti le altre fattispecie di reati.

Detto in altre parole, il P.M. non può, ma deve, astenersi dal perseguire i reati che non sono nella lista delle priorità (criterio), fino a quando non avrà terminato di perseguire tutti quelli presenti nella lista.
Ad esempio, si potrà dire: nel corso del prossimo anno giudiziario è prioritario perseguire le rapine al supermercato, l’immigrazione clandestina, l’accattonaggio e, magari, i ladri di galline.

Sorgono quindi molti dubbi e non poche perplessità.
In futuro, ad esempio, potremmo trovarci di fronte a fenomeni di “riqualificazione criminale”, nel senso che i sodalizi criminali, vista la lista di priorità , sposteranno la loro attenzione sui reati minori posti in fondo alla lista per i quali verosimilmente è maggiore l’aspettativa di impunità.
Oppure, considerato che le tipologie di attività criminose variano in ragione della diversificazione geografica, probabilmente anche la pretesa punitiva dello Stato per lo stesso reato sarà anch’essa diversificata per territorio. Di riflesso, anche l’aspettativa di impunità dei delinquenti sarà diversa in ragione della zona di appartenenza. Probabilmente, a seguito di questa riforma, in futuro ci saranno anche dei casi di “turismo criminale” alimentato da chi, in ragione del tipo di reato in cui si è specializzato, calcoli con accuratezza il luogo che gli offre la più alta probabilità d’impunità.

In Assemblea Costituente, durante i lavori preparatori, il consenso all’obbligatorietà dell’azione penale fu ampiamente condiviso, in quanto il ricordo dell’uso politico della giustizia penale da parte del regime fascista era ancora dolorosamente vivo.
Si discusse in merito ai modi con cui garantire l’obbligatorietà dell’azione penale. In particolare l’Assemblea si chiese se fosse necessario istituire un pubblico ministero indipendente e inamovibile (come sosteneva Calamandrei) oppure se l’imparzialità della pubblica accusa fosse compatibile con la sua dipendenza dall’esecutivo (come in un primo momento ritenne Leone).

Nella seduta dell’8 gennaio 1947 della II Sottocommissione, però, fu lo stesso Leone ad ammettere che la sua tesi iniziale prestava il fianco al rischio concreto che “il potere esecutivo potesse intervenire in qualche caso per non far promuovere l’azione penale: donde l’impossibilità di intervento da parte della giustizia nei casi in cui il potere esecutivo non lo ritenesse opportuno”.

In Assemblea Costituente nessuno avrebbe mai acconsentito all’ipotesi di una giustizia penale politicamente orientata e di un pubblico ministero assoggettato al potere esecutivo o comunque alla maggioranza di governo.
A me pare che la riforma appena approvata provochi un radicale ribaltamento degli equilibri fondamentali della Costituzione, perché apre le porte a rischiose ingerenze della politica sulla magistratura.

In uno dei suoi libri, il professore Sabino Cassese, uno dei più noti studiosi italiani di diritto amministrativo, ha dimostrato come per passare da un impianto liberale a uno autoritario, “sia sufficiente agire su pochi gangli vitali: stampa, associazioni, ordine giudiziario, interventi di polizia e poco altro” (cfr. Lo Stato fascista – Il Mulino, Bologna, 2010). L’autore ritiene che il fascismo abbia trovato l’humus nella grave crisi sociale postbellica, ma si sia nutrito essenzialmente delle carenze dello Statuto Albertino e dei timori della medio alta borghesia per le insidie derivanti dai movimenti di massa.
Egli intravede una continuità tra lo Stato liberale e lo stato fascista, infatti, dimostra che ci vuole poco per passare dall’uno all’altro, cioè per passare da una democrazia divenuta fragile, a un regime militare. Infine afferma che una volta messi a rischio gli equilibri democratici, la democrazia può salvarsi soltanto laddove vi siano persone, nelle sedi istituzionali, dotate di un alto senso dello Stato a difesa della Costituzione e delle sue istituzioni.

Di Sibas