Il TAR Lazio ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero (…), proposto da -OMISSIS-, (…) contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (…) per l’annullamento del provvedimento emesso in data 19.1.2018 dal capo ufficio trattamento economico del personale in servizio della Guardia di Finanza, mediante il quale si è disposto il recupero di 47.224,43 euro (…).
Il ricorrente ha precisato che la carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza comporta “come limite massimo, 80 ore di lavoro straordinario diversamente remunerate a seconda del lavoro feriale diurno, feriale notturno o festivo diurno ovvero notturno festivo”, contestando che l’Amministrazione, “nel rideterminare il trattamento su base mensile (in tredicesimi) della somma annuale di 240.000,00 euro, oltre a ridurre la retribuzione ordinaria ha disconosciuto completamente anche il compenso spettante a titolo di trattamento accessorio sulla base dell’interpretazione innanzi contestata”.
La mancata retribuzione del lavoro straordinario, quindi, avrebbe concretato una violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. (…)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Di Sibas