Il 22 Dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha convertito in legge il ddl Lorenzin “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
La professione di “Psicologo” è ufficialmente riconosciuta dallo Stato come sanitaria di prima fascia.
Ma, mentre nel mondo civile – alla pari del medico, del chirurgo, del veterinario,etc.- lo psicologo viene annoverato tra i professionisti afferenti al Ministero della Salute, nel settore militare non viene estesa agli stessi appartenenti la deroga al divieto di esercizio della libera professione così come riportata dall’art 210, comma 1, D.Lgs. 15/03/2010 (scarica qui l’articolo).
In data 01/02/2022 – però – il Consiglio di Stato ha eccepito il dubbio di costituzionalità su tale impedimento estendendo alla Corte Costituzionale il quesito con il seguente passaggio:”-dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 210, comma 1, D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art 894 del codice medesimo non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale per sospetta violazione degli articoli 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione(…)”
In attesa della decisione della Corte non possiamo che segnalare questa ordinanza come una prima apertura verso il riconoscimento di una professione spesso sottovalutata ma necessaria per preservare e/o riequilibrare il benessere psicofisico della popolazione.

scarica qui l’ordinanza nr.03286/2017 REG.RIC

Di Sibas